PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca norme per il riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti.
      2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legislazione vigente in materia, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e di non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e di sicurezza, fermi restando la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale e il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
      3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà

 

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di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di adeguatezza.

Art. 2.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina relativa alla gestione dei servizi pubblici locali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico, apportando, se necessario, le adeguate modifiche all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio. Possono partecipare alle gare di appalto dei servizi pubblici locali di cui alla presente lettera anche le società miste, pubblico-private, nelle quali il partner privato è stato scelto con procedura concorsuale tra operatori del settore. I servizi pubblici locali di rilevanza economica definiti dall'Unione europea come servizi di interesse economico generale (SIEG) hanno per oggetto la produzione di beni e di attività volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, caratterizzati dall'universalità della prestazione

 

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e dall'accessibilità dei prezzi. Ai fini della presente legge, sono SIEG:

              1) la produzione e la distribuzione di energia elettrica e termica;

              2) la distribuzione del gas naturale;

              3) la gestione del servizio idrico integrato;

              4) la gestione dei rifiuti urbani;

              5) la gestione dei trasporti pubblici;

          b) consentire eccezionalmente e per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico partecipata dall'ente locale che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e che svolga la sua attività esclusivamente per l'ente locale azionista;

          c) prevedere che l'ente locale motivi adeguatamente le ragioni che impongono di ricorrere alla modalità di affidamento di cui alla lettera b) anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che adotti e pubblichi secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro e non oltre diciotto mesi, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, se non costituite, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora si dimostri l'inadeguatezza dell'offerta privata. Nel caso in cui dopo un periodo di dodici mesi le citate Autorità riscontrino un non adempimento da parte dell'ente locale delle attività necessarie al superamento della gestione di cui alla lettera b), l'Autorità competente ha il potere di nominare un commissario ad acta

 

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per tutte le azioni necessarie a portare al mercato il servizio affidato temporaneamente ai sensi della medesima lettera b). Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della citata lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;

          d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

          e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;

          f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e apportando le necessarie modifiche alla normativa di settore vigente in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua;

          g) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi alla normativa adottata ai sensi delle lettere da a) a f), prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione

 

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della medesima normativa a ciascun settore;

          h) prevedere che gli affidamenti diretti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cessino alla data della loro scadenza naturale con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

          i) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, entro e non oltre i ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato;

          l) limitare, secondo criteri di proporzionalità, di sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e di accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi del presente comma;

          m) fermo restando quanto stabilito dalla lettera h), prevedere che gli altri affidamenti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cessino alla data della scadenza naturale e non possano essere rinnovati o prorogati, salvo quanto previsto dall'articolo 4.

      2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 1.

Art. 3.
(Servizi pubblici locali non a rilevanza economica).

      1. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nell'articolo 2, definiti dall'Unione europea servizi di interesse generale

 

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(SIG), sono esercitati dagli enti locali anche in forma associata scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

          a) con affidamento in base a gara ai sensi dell'articolo 2;

          b) con affidamento diretto a società di capitali controllate dall'ente titolare del servizio anche congiuntamente ad altri enti locali;

          c) eccezionalmente in economia.

      2. La gestione in economia di cui al comma 1, lettera c), è eccezionalmente consentita soltanto quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza economica e la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.
      3. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto ai sensi del comma 1, lettera b), è consentito gestire i servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse società fanno capo. In entrambi i casi previsti dal presente comma gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.
      4. Nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, gli enti locali svolgono, inoltre, attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, l'accessibilità, la continuità, la fruizione in condizione di uguaglianza e l'universalità del servizio.
      5. Restano comunque ferme le competenze delle autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. Le società che godono di affidamenti diretti possono partecipare, per un periodo limitato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, ad attività fuori dei propri ambiti amministrativi e territoriali.
      2. Il periodo transitorio di ventiquattro mesi previsto dal comma 1 può essere prorogato alle seguenti condizioni e in misura non superiore a un anno:

          a) qualora entro il periodo di ventiquattro mesi il gestore del servizio serva un'utenza superiore a due volte quella servita nel biennio precedente;

          b) qualora entro il periodo di ventiquattro mesi le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui entro la stessa data il capitale di minoranza della società sia partecipato da uno o più imprenditori privati del settore scelti attraverso procedura concorsuale;

          c) qualora l'ente locale perda la partecipazione di controllo della società cedendola agli operatori privati scelti attraverso procedura concorsuale.

      3. I periodi di proroga previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), possono essere cumulati.

Art. 5.
(Separazione di reti e di servizi).

      1. Con riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, è consentito procedere all'affidamento mediante gara delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara ai sensi del citato articolo 2, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni e il corrispettivo di accesso alla rete garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori nonché prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei princìpi di efficienza e di economicità.
      2. La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, la proprietà di reti e di impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile

 

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relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, a una società di capitali controllata dall'ente locale o dagli enti locali titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore al 5 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente locale o gli enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio dell'utenza.
      3. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 2, rientrano nella disponibilità dei medesimi. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nei contratto di servizio.

Art. 6.
(Autorità per i servizi di interesse economico generale).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, assume la denominazione di Autorità per i servizi di interesse economico generale. Ad essa è attribuito il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei princìpi e delle disposizioni, di carattere generale e speciale, che disciplinano i SIEG, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della

 

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concorrenza e del mercato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
      2. L'Autorità per i SIEG è articolata in quattro sezioni, che assumono, rispettivamente, la denominazione di: sezione per l'energia elettrica e il gas; sezione per le risorse idriche; sezione per i rifiuti; sezione per il trasporto pubblico locale.
      3. Le sezioni di cui al comma 2 svolgono, ciascuna nei settori di competenza, funzioni di arbitrato e di risoluzione delle controversie.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono definiti gli organi dell'Autorità per i SIEG, ne sono nominati i componenti e sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, della stessa, nonché l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti continuano ad operare svolgendo i rispettivi compiti e funzioni.
      5. L'Autorità per i SIEG può altresì articolarsi in dipartimenti regionali, dotati di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, da costituire su iniziativa e con oneri a carico delle regioni, che provvedono anche alla nomina dei relativi membri e alla copertura dei costi afferenti al loro funzionamento. La funzione di presidente di ciascun dipartimento spetta ai componenti della medesima Autorità, che si alternano nel ruolo secondo un meccanismo di turnazione a cadenza biennale.
      6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Contratti di servizio e certificazione).

      1. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori sono regolati da contratti di servizio.

 

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In tali contratti, anche in attuazione dei princìpi definiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.
      2. Le società che gestiscono i servizi di cui all'articolo 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile.
      3. È esclusa la partecipazione di amministratori e dirigenti dell'ente locale, nonché di loro coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.

Art. 8.
(Ripianamento delle perdite).

      1. È fatto divieto di ripianamento delle perdite gestionali da parte degli enti locali nelle società miste da loro partecipate titolari del servizio ottenuto attraverso gara. Qualora la società sia nella condizione prevista dal codice civile di aver perso oltre un terzo del capitale sociale, deve essere indetto il ricorso alla gara per l'aumento della partecipazione del socio privato fino alla partecipazione di controllo della società stessa oppure per la riassegnazione del servizio in oggetto.

 

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Art. 9.
(Tutela degli utenti).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, per presentare reclamo e per adire le vie conciliative e giudiziarie, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato in caso di inottemperanza;

          b) prevedere che il permanere dell'affidamento sia condizionato al positivo riscontro degli utenti, che deve essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e a spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;

          c) prevedere forme di vigilanza, anche da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere a) e b);

          d) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di

 

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tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, o comunque in alcun caso ridurre, il livello esistente di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

          e) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.

      2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 1.